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Irpeg - Fusione per incorporazione senza cambio di azioni o quote - Art.123, secondo comma, D.P.R. n.917 del 1986 del 1986 - Allocazione del disavanzo da anullamento della partecipazione nell'incorporata sui beni della stessa nel priomo bilancio di esercizio successivo all'operazione - Necessità - Insussistenza - Allocazione nel secondo bilancio d'esercizio successivo - Legittimità. Accertamento delle imposte sul reditto - Approvazione del bilancop entro il maggior termine statutario di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio - Motivi sottostanti - Irrelevanza per il fisco: Presentazione della dichiarazione dei redditi entro trenra giorni dall'approvazione del bilancio - Legittimità (Comm. Trib. II gr. di Milano, Sez. VIII, 10 febbraio 1995, n.132) (con nota di G.Zoppini)


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