Where a child is abducted from one Member State of the European Union to another Member State, the 1980 Hague Convention apply as complemented by the provisions of the Regulation (EC) n. 2201/2003. Where a court decides that a child shall not return pursuant to Article 13 of the 1980 Hague Convention, the Regulation foresees a special procedure to assure that the courts of the Member State where the child was habitually resident before the abduction will have the final say in determining whether or not the child shall return. Such a decision will affect the attribution of jurisdiction on the substance of the case, i.e. the question of custody, and, if the decision entails the return of the child, such judgment is directly recognised and enforceable in the other Member State. The interpretation of these rules is controversial: the Court of Justice and Italian Corte di Cassazione ascertain which provisions of the Regulation are intrinsically connected with the 1980 Hague Convention and which others diverge from the pre-existing system.
Quando un episodio di sottrazione internazionale di minori coinvolge due Stati membri dell'Unione europea si applicano le norme della Convenzione dell'Aja del 1980, integrate dalle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2201/2003. L'art. 11, parr 6 - 8, del regolamento prevede che, se nel procedimento viene emesso 'in base all'art. 13 della Convenzione de L'Aja del 1980' un provvedimento contrario al ritorno del minore, si apre una fase supplementare di giudizio in forza della quale l'ultima parola sulla domanda di restituzione è riservata al giudice dello Stato in cui il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento illecito. La decisione assunta nel corso di tale procedimento influisce sulla ripartizione della giurisdizione tra gli Stati interessati e, se prevede il ritorno del minore, prevale sulla precedente decisione di segno contrario. Tuttavia, la natura del giudizio introdotto dall'art. 11, parr.
6-8, è controversa: la Corte di Giustizia e la Corte di Cassazione italiana sono intervenute a chiarire gli elementi di continuità e discontinuità tra il sistema previsto dal regolamento e quello convenzionale.
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