Partendo dal dato incontestato secondo cui, anche dopo la riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione, la giurisdizione, comprensiva anche della giustizia amministrativa, continua ad essere funzione dello Stato, come è pacifi co anche sulla base dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., l’Autore si interroga sull’esistenza di un vincolo per il legislatore statale, nella disciplina delle funzioni giurisdizionali e dell’organizzazione (amministrazione) della giurisdizione, derivante dai principi che attengono all’assetto regionalista della nostra Repubblica. A questo fi ne, propone una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 125 Cost., secondo cui la norma avrebbe acquisito una nuova pregnanza, imponendo al legislatore statale non solo di prevedere organi di giustizia amministrativa di primo grado, ma anche di riservare ad essi un ambito insuperabile di giurisdizione/ competenza, nonché di funzioni a carattere giustiziale.
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