1. Il tradizionale riferimento territoriale con conseguente nazionalità del lodo di cui riconoscere gli effetti. - 2. Il superamento dell'impostazione territorialistica dei lodi stranieri e la progressiva identificazione, nella normativa di diritto uniforme, dei requisiti richiesti per i riconoscimenti dei lodi stranieri. - 3. Segue: le caratteristiche della "rottura " operata dalla convenzione di New York dl 1958. Il favor arbitrati. - 4. I requisiti richiesti dalla convenzione di New York ai fini del riconoscimento degli effetti delle sentenze arbitrali: la capacità delle parti e la validità della convenzione arbitrale. - 5. Segue: la disciplina applicabile alla validità sostanziale ed agli aspetti formali della clausola arbitrale. - 6. La rilevanza della violazione dei diritti e delle garanzie di un " due process ". - 7. La verifica dell'eccesso di mandato e del rispetto della volontà delle partinella composizione del tribunale arbitrale. - 8. L' irrelevanza del c.d. doppio " exequatur " e gli effetti sul riconoscimento del lodo straniero delle sue vicende processuali nell'ordinamento in cui è stato pronunciato. - 9. I requisiti dei lodi esteri la cui verifica deve avvenire " ex officio ": la c.d. arbitrabilità della controversia decisa dal lodo estero. - 10. Segue: la compatibilità del lodo estero con l' ordine pubblico dello Satto nel quale si intendono riconoscere gli effetti. - 10. Segue: la compatibilità del lodo estero con l' ordine pubblico dell Stato nel quale si intendono riconoscere gli effetti. - 11. Considerazioni conclusive: la tendenza all' impiego restrittivo dei requisiti preclusivi degli effetti dei lodi esteri e la progressiva esigenza di una rivalutazione del merito del lodo estero allorché ne sia giustificato l' impiego.
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