1. Disapplicazione del giudice penale e separazione dei poteri. - 1.1. Disapplicazione e sindacato sulla legalità amministrativa. - 2. La genesi della potestà di disapplicazione. La legge abolitiva del contenzioso amministrativo del 1865 (artt. 2, 4 e 5). - 3. Le fonti normative del potere-dovere di disapplicazione. - 3.1. L'art. 4 disp.
prel. c.c.: la disapplicazione come criterio di risoluzione di conflitti tra norme. - 3.2.
L'art. 101 comma 2 Cost.: il principio di soggezione del giudice alla legge. - 3.3. L'art.
2 c.p. p.: la cognizione incidenter tantum del giudice penale sulle questioni amministrative.
- 4. I vizi di legittimità amministrativa conoscibili in sede di disapplicazione da parte del giudice penale. L'eccesso di potere. - 5. Il controllo del giudice penale sul merito amministrativo. - 6. Disapplicazione e principi penali costituzionali. - 6.1. Il principio di legalità quale limite "in concreto" alla disapplicazione in malam partem. - 6.2. Il contrasto tra il principio di legalità nella giurisdizione (art. 101, comma 2, Cost.) e il principio di legalità in materia penale (art. 25, comma 2, Cost.). - 7. L'elaborazione giurisprudenziale sul tema della disapplicazione in malam partem del permesso di costruire illegittimo. - 8. Critica al recente orientamento sostanzialistico della III sez.
della Cassazione teso a svalutare il ruolo della condotta. - 9. La mera esistenza materiale dell'atto amministrativo esclude il reato quando l'atto e presupposto negativo della condotta tipica. - 10. La disapplicabilità dell'atto amministrativo esterno alla norma incriminatrice. - 10.1. Premessa. - 10.2. L'ipotesi della concessione edilizia in sanatoria. - 10.3. L'atto amministrativo fonte di una scriminante. - 11. La disapplicazione in bonam partem. - 11.1. L'ambito di rilevanza della disapplicazione in bonam partem. - 12. La disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo come istituto di parte generale. Le linee guida di un possibile articolato.
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