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Fermenti di novità in tema di azioni proponibili nel processo amministrativo tra codice e secondo decreto correttivo

  • Autores: Nicola Di Modugno
  • Localización: Diritto Processuale Amministrativo, ISSN 0393-1315, Anno 31, Nº. 3, 2013, págs. 791-834
  • Idioma: italiano
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • 1. Il d. l.vo n. 160/2012 introduce, con l'aggiunta di un secondo comma all'art. 34, lett. e), c.P.A., l'azione di condanna al rilascio del provvedimento richiesto.

      Recezione in sede legislativa delle statuizioni della decisione n. 3/2011. - 2. La nuova norma, pero, recepisce anche i limiti di tale decisione richiamando l'art. 31, 3° comma, c.P.A. - 3. La tutela contro l'atto negativo come punto debole del sistema italiano di giustizia amministrativa: mancanza di qualsiasi giustificazione per la differenziazione sul piano della tutela, esistente ante codicem, fra silenzio e atto negativo.

      Era assolutamente priva di qualsiasi giustificazione sul piano logico-giuridico e si spiega solo storicamente. - 4. Il silenzio della P.A., attesa la maggiore concentrazione del relativo rito speciale, anziché danneggiare il ricorrente lo favoriva rispetto all'atto negativo. - 5. La condanna al rilascio del provvedimento richiesto e la più importante delle pronunce di condanna della P.A. idonee a tutelare la posizione dedotta in giudizio dal ricorrente. - 6. Il limite delle nuove azioni di condanna era ppresentato dal richiamo operato dall'art, 34, lett, e), CP. A. all'art. 31, 3° comma.

      - 7. Possibilità per il giudice, anche di fronte all'attività discrezionale della P.A. con la sentenza di accoglimento del ricorso, di disporre le necessarie misure attuative. - 8.La discrezionalità che residua dalla sentenza di accoglimento del ricorso nel merito e comunque una pseudo-discrezionalità; la declaratoria dell'obbligo gravante sulla P.A. di presa in considerazione della posizione del ricorrente come elemento essenziale di tale sentenza. - 9. Il giudizio di ottemperanza si estende anche alla sentenza di annullamento dell'atto discrezionale. - 10. L'azione general e di mero accertamento;

      sua proponibilità nel processo amministrativo; ben quattro norme del Codice prevedono altrettante azioni tipiche di mero accertamento. -11. L'azione di nullità, come azione di mero accertamento, logicamente precede l'azione di annullamento.

      - 12. Proponibilità dell'azione di nullità, nel sistema del Codice, dinanzi al giudice amministrativo in generale, a tutela di interessi legittimi e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, anche a tutela di diritti soggettivi. - 13.L'azione di nullità per violazione o elusione del giudicato amministrativo. -14. La declaratoria di cessata materia del contendere come sentenza di mero accertamento. - 15. Una recente giurisprudenza esclude l'annullamento con effetto ex tunc dell'atto amministrativo illegittimo quando manchi un interesse effettivo del ricorrente alla caducazione del provvedimento; potere del giudice di valutare la sussistenza in concreto di tale interesse.

      - 16. L'interesse ad agire, come misura delle azioni anche nel processo amministrativo.

      - 17. L'art. 34, 3° comma, c.P. A. preclude al giudice la possibilità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse o l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse qualora, pur in difetto dell'interesse del ricorrente all'annullamento dell'atto, persista l'interesse all'accertamento della sua illegittimità, -18. La sentenza dichiarativa prevista dall'art. 34, 3° comma, c.P.A. -19. Principio della domanda e possibilità, per il ricorrente, di richiedere al giudice il mero accertamento dell'illegittimità dell'atto qualora tale pronuncia sia idonea a tutelare adeguatamente l'interesse legittimo fatto valere in giudizio; la sentenza di mero accertamento prevista dall'art. 34,3° comma, C.P.A. e l'accertamento in prosecuzione nel processo amministrativo tedesco. - 20. La sentenza dichiarativa dell'illegittimità dell'atto come strumento adeguato a tutela dell'interesse morale fatto valere dal ricorrente.

      - 21. La sentenza dichiarativa come forma di tutela contro provvedimenti ripetitivi della P.A. - 22. La situazione del ricorrente che in corso di causa ha perso l'interesse all'annullamento del'atto divenuto inefficace e pienamente analoga rispetto a quella di chi ha, ab origine, interesse al mero accertamento dell'illegittimità dell'atto. - 23. L'azione dichiarativa prevista dall'art. 34, terzo comma, c.P.A., quale base per la costruzione di un'azione generale di mero accertamento nel processo amministrativo di legittimità; la tesi trova esplicita conferma nei precetti di cui all'art. 24 e 113, secondo comma, Cost.; essenzialità sotto questo profilo, della sentenza n. 15/2011 dell'Adunanza Plenaria. - 24. Particolare rilevanza dell'esperienza francese del contetieux declaran! - 25. L'accertamento giudiziale come centro vitale del processo amministrativo e quale minimo comune denominatore di tutela le azioni in esso proponibili; conclusioni.


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