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Riciclaggio e auto-riciclaggio: SPECIALE:I nodi problematici del diritto penale economico

  • Autores: Renato Bricchetti
  • Localización: Rivista italiana di diritto e procedura penale, ISSN 0557-1391, Vol. 57, Nº 2, 2014, págs. 684-695
  • Idioma: italiano
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • L'applicazione in questi venti anni delle norme incriminatrici del riciclaggio (art.648-bis c.p.) e del reimpiego in attività economiche o finanziarie (art. 648-ter c.p.) dei proventi delle attività delittuose è stata deludente, scarsamente incisiva. Sempre più ascoltate sono oggi le voci favorevoli all'introduzione del reato di autoriciclaggio.

      In realtà una norma che reprime fatti di autoriciclaggio esiste: si tratta del delitto di "trasferimento fraudolento di valori" previsto dall'art. 12-quinquies, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n.

      356. on basta tuttavia. Serve una legge organica, un intervento intelligente e selettivo che eviti ricarichi punitivi irragionevoli, incontrollabili e rimessi di fatto alla discrezionalità del giudice. Un'autonoma previsione di autoriciclaggio dovrebbe attribuire centralita alla finalità dell'investimento dei proventi delittuosi in attività economiche o finanziarie, perseguire soltanto operazioni intrinsecamente fraudolente ed offensive della "concorrenza sleale" derivante dall'impiego di capitali illeciti ed escludere i comportamenti non speculativi o finalizzati soltanto al godimento dei proventi.


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