Bruno Buozzi ha rappresentato una delle figure piu prestigiose del riformismo politico e sindacale in Italia. In questa sede si vuole approfondire il contributo giussindacale di Buozzi, in particolare sotto il profilo del rapporto tra sindacato e instituzioni a l'attualitá della sua elaborazione.
Per Buozzi, il sindacalismo dopo il fascismo, avrebbe dovuto assumere lo status di "sindacato giuridico", con "la rappresentanza totalitaria della categoria professionale ed il diritto di stipulare contratti di lavoro i guali hanno forza obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria per la queale il sindacato é costituito".
In sede di Assemblea Costituente il tema della disciplina guuridica del sindicalismo in Italia fu molto dibattuto. il resultato fu l'approvaizione dell'art. 39, una sorta di "terzo sistema" tra l'ordinameto di diritto pubblico delle categorie e principio privatistico di libertà sindacale, nei cui confronti si sono sollevati dubbi e rilievi da parte della dottrina maggioriotaria in campo giuslavoristico.
La mancata attuazione del'art. 39 Cost., a causa di un'inerzia legislativa conseguente alle divisioni tra la tre maggiori centrali sindacali ma anche per le diverse interpretazioni da dare alla norma costituzionale, ha determinato l'affermazione di un sistema di diritto sindacale fondato sull'autonomia privata collettiva, che ha funzionato grazie all'unità die sindacati.
All'orizzonte delle relazioni industriali italiane si profilano però, nuove divisoni, come quella relativa all'accordo sugli esuberi nella ristrutturazione di Alitalia, che ha visto ancora una volta la Cgil non partecipare alla sottoscrizione, con i rapporti con la Fiant a fare da capofila.
Da qui il rilancio delle tesi a sostengno dell'intervento legislativo in materia di contrattazione collettiva, pur nella rilettura dell'art. 39 della Costituzione, e quindi delle tesi di Buozzi.
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