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Legittimazione "soggettiva" e legittimazione "oggettiva" ad agire nel processo amministrativo

    1. [1] Università de Roma La Sapienza

      Università de Roma La Sapienza

      Roma Capitale, Italia

  • Localización: Diritto Processuale Amministrativo, ISSN 0393-1315, Anno 32, Nº. 2 (Di particolare interesse in questo numero: "Legittimazione ad agire e processo amministrativo" ), 2014, págs. 341-390
  • Idioma: italiano
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • La recente introduzione nel nostro ordinamento di norme che legittimano pubbliche autorità (e particolarmente l'Autorità garante della concorrenza) ad agire in giudizio per l'impugnazione di atti amministrativi lesivi di interessi di cui le stesse Autorità sono portatrici ex lege, ha riaperto il vecchio dibattito sul carattere "di diritto soggettivo" ovvero "di diritto oggettivo" della giurisdizione amministrativa.

      Invero, che la giurisdizione amministrativa sia "di diritto soggettivo", cioè deputata alla tutela di situazioni soggettive protette (diritti e interessi legittimi), e fuori discussione; non solo per la chiara evidenza delle norme costituzionali ma perché si tratta di una qualificazione consolidata da decenni in dottrina e in giurisprudenza. Mentre del tutto superata e l'antica qualificazione della giurisdizione amministrativa come "di diritto oggettivo", affacciata in tempi lontani da alcuni illustri autori.

      D'altra parte, I'oggetto stesso del giudizio amministrativo, come quello chiamato a sindacare, nei Iimiti dei motivi proposti dal soggetto agente, la legittimità dell'azione amministrativa (e quin di non la legittimità in sé, ma questa attraverso lo schermo dei motivi di parte), indubbiamente fa ascrivere il nostro processo ai processi di parte, del tutto assimilabile al processo civile.

      Tuttavia sono tradizionalmente conosciute fattispecie nelle quali la legittimazione ad agire nel nostro processo è conferita ad alcuni soggetti, direttamente dalla legge, ovvero in virtù della loro posizione istituzionale, a tutela di interessi generali o pubblici.Si tratta, come e noto, dei casi di azione popolare, della legittimazione ad agire ormai ampiamente riconosciuta alle associazioni ambientalistiche e ad altri soggetti collettivi, della legittimazione ad agire generalmente riconosciuta in giurisprudenza agli enti territoriali a tutela degli interessi generali della rispettiva comunità.

      Si tratta in realtà in questi casi non di giurisdizione "di diritto obiettivo", ma di mera legittimazione oggettiva, che si contrappone alla legittimazione soggettiva come quella che, a differenza di quest'ultima, si esercita a tutela di interessi generali. Perciò, non è necessaria, in tali casi, perché possa validamente instaurarsi il processo amministrativo, la dimostrazione in capo al soggetto agente della titolarità di una situazione soggettiva protetta. Ma il processo, anche in questi casi, resta quello disciplinato, secondo la sua disciplina generale, come processo di parti, il cui oggetto e strettamente circoscritto alle deduzioni di parte; e, anche sul versante dell'istruttoria, solo Iimitati poteri acquisitivi sono riservati al giudice.

      Sul punto si è posto un problema di legittimità costituzionale in ordine a questi casi di legittimazione oggettiva (segnatamente sulla legittimazione ad agire dell'Autorità garante della concorrenza). Secondo alcuni autori, la Costituzione, con il chiaro riferimento alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi, come quella cui il giudizio amministrativo e preposto, escluderebbe la possibilità per il Legislatore di estendere questa tutela anche a casi nei quali non si tratta di lesioni da parte dell' Autorità amministrativa di situazioni protette di soggetti terzi. Ma si tratta di una impostazione da non condividere, perché il vincolo costituzionale e dato dalla necessaria estensione della tutela a tutte le situazioni soggettive protette (per cui sarebbe incostituzionale una norma che ne Iimitasse I'accesso solo ad alcune di esse); mentre non sussiste all'inverso alcun vincolo costituzionale acché il legislatore (come per altro tradizionalmente ha fatto) estenda l'accesso alla giurisdizione amministrativa anche a tutela di interessi generali.


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