After an introduction about the modifications of law 40/2004 on assisted reproduction, during the first 10 years after its approval, the article analyses decision No. 162/2014 of the Italian Constitutional Court, nullifying provisions of law 40/2004, prohibiting assisted procreation of heterologous type. New treatments now allowed by the Constitutional Court’s decision, however, caused conflicts between State and Regions on the implementation of assisted procreation of heterologous type because of the non-inclusion of these treatments among the Lea, ir. the basic level of benefits guaranteed by the National Health Service. This led to a kind of strong health’s federalism that put in question the guarantees of benefits at regional level and promotes medical tourism from one Region to another.
Dopo una breve sintesi in cui si fa il punto sulle trasformazioni che la legge 40/2004, sulla procreazione medicalmente assistita, ha subito a dieci anni dalla sua approvazione, l’articolo prende in esame la sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014, che ha annullato le disposizioni della legge 40/2004 che vietavano la Pma di tipo eterologo. La possibilità della nuova terapia ammessa dalla Corte costituzionale ha tuttavia causato una contrapposizione fra lo Stato e le Regioni sulle modalità di attuazione delle relative prestazioni che ha risentito ampiamente del mancato inserimento della Pma sia omologa che eterologa nei livelli essenziali delle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale. Tale circostanza ha portato l’affermazione di un federalismo sanitario accentuato che mette in discussione la garanzia delle prestazioni a livello regionale e favorisce il turismo sanitario tra Regioni.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados