La nuova causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p. ha natura sostanziale e deve quindi, in base all’art. 2, comma 4, c.p., essere applicata retroattivamente a tutti i procedimenti in corso; se la questione sorge in sede di legittimità la Corte di Cassazione deve preventivamente valutare se sussistono i presupposti per l’applicazione dell’istituto ed in caso positivo deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito per la relativa declaratoria.
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