Ai fini dell’apprezzamento sull’ammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa, il giudice deve tener conto della pertinenza – ossia dell’inerenza rispetto alla notizia di reato – e della rilevanza – cioè dell’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari – degli elementi proposti, senza poter effettuare valutazioni anticipate di merito ovvero prognosi di fondatezza o meno degli stessi. Eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione in questione, pertanto, non costituiscono motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito della investigazione suppletiva o delle relative fonti di prova indicate dalla persona offesa.
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