Notwithstanding art. 111 Cost. and the European Convention on Human Rights, in Italy it is still allowed for the judge in Appeal – even without new evidence – to condemn the defendant after the Court of First Instance’s acquittal
È ancora necessario sottolineare la non corretta lettura del giudizio penale di secondo grado rispetto al modello del giusto processo consacrato nella costituzione italiana (art. 111), nonché la violazione dei diritti garantiti dalla CEDU. Continua, infatti, l’errore di interpretazione del processo di appello, con il risultato di ribaltare sentenze di proscioglimento in condanne, per la prima volta in appello. Per la giurisprudenza italiana è sufficiente una motivazione analitica e rafforzata delle medesime prove assunte in primo grado, senza permettere ad ogni imputato la garanzia delle regole del contraddittorio e dell’immediatezza di fronte alla corte di appello.
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