Dando seguito all’orientamento esegetico recentemente emerso nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione, con la pronuncia in commento, prosegue nell’opera di “ammorbidimento” del regime detentivo specialeprevisto dall’art. 41 bis Ord. penit. Si statuisce, così, che in mancanza di diversa disciplina ministeriale, non possono che valere anche per il sottoposto al regime detentivo differenziato le ordinarie regole trattamentali, non fatte oggetto di puntuale sospensione. Fra le stesse quella che permette il recupero dell’ora di colloquio familiare persa nella mensilità successiva, in continuità col disposto dell’art. 37, comma 10, del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230. Si cerca, così, di preservare, nei limiti delle condizioni di afflizione, le relazioni familiari ed il legame col mondo d egli affetti.
Following the exegetical orientation recently emerged, the Supreme Court continues the work of “softening” of the special prison regime ex art. 41 bis Ord. penit. So, it states that in the absence of a different ministerial discipline, the ordinary rules of imprisonment can be applied. Among these, the one that allows the recovery of the interview with family members lost in the next month, according to art. 37, paragraph 10 d.p.r. 30 june 2000, n. 230. It is thus preserved, within the limits of imprisonment, the link with family and affections.
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