Non infrequentemente accade che il giudice penale, nel motivare una sentenza di condanna, ometta di indicare le ragioni per cui ha considerato inattendibili le prove addotte a discarico dell’imputato. Un tale modo di operare viola l’art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p. e prima ancora l’art. 111 Cost. È infatti irrisorio che a norma di Costituzione le parti abbiano il diritto, nell’esercizio del contraddittorio, di addurre nel processo tutte le prove che itengono favorevoli ai propri assunti e che poi il giudice, al momento di decidere, possa ignorare le prove contrarie alla decisione che egli ritiene di adottare.
It happens that criminal judges, in exposing the reasons of a conviction, do non mention the evidence which the defence has alleged to the proceedings in favour of the accused person. This way of dealing conflicts with clear provisions of the Constitution and of the law, because it is useless that both parties in the proceedings may allege evidence on their behalf if nothing prevents the judge, at the time of decision, from ignoring the evidence alleged by the defence.
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