Anche dopo la riforma contenuta nella L. 16 dicembre 1999, n. 479, nel giudizio abbreviato l’integrazione probatoria in appello non è esclusa in modo assoluto, ma è ammessa compatibilmente con le esigenze di celerità del rito, per cui può essere disposta, anche d’ufficio, solo per le acquisizioni documentali assolutamente indispensabili ai fini del decidere ed attinenti la capacità processuale dell’imputato o i presupposti stessi del reato o della punibilità, dovendo escludere che possa farsi ricorso all’integrazione per far fronte a ordinarie lacune probatorie nel merito, ovvero per acquisire prove a carico dell’imputato, essendo possibile l’integrazione solo in “bonam partem”, dal momento che l’acquisizione di elementi a carico dell’imputato potrebbe incidere sulla originaria determinazione di richiedere il rito alternativo, scelta non più modificabile.
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