Sono molti gli elementi che hanno portato ad una diffusione del contratto di associazione in partecipazione. L'assunzione della posizione di associante anche da parte di chi non è imprenditore (comme avviene nel caso degli avvocati, come riconosciuto dall'art. 8, l. 31 dicembre 2012, n.247), l'ampio margine lasciato alle parti nel definire l'affare relativamente al quale determinare utili e perdite nonché la libertà nello stabilire quale sia l'apporto a carico dell'associato hanno consentito l'utilizzo di tale contratto come valida alternativa a diversi altri schemi negoziali, con particolari riguardo a rapporti associativi, a contratti di finanziamento ed a quelli di collaborazione lavorativa. Ciò costituisce lo spunto per una rilettura delle disposizioni del codice civile dedicate al contratto di associazione in partecipazione, recentemente modificate dall'art. 1, comma 28, l. 28 giugno 2012, n. 92 e dall'art. 7, comma 5, d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (convertito, con modifiche, in l. 9 agosto 2013, n. 99), relativamente all'apporto di una prestazione lavorativa. Particolare rilievo nello studio del contratto viene dato all'apporto dell'associato, a fronte del quale viene attribuita una partecipazione agli utili di un'impresa o di un determinato affare, verificando la sussistenza di limiti nella scelta e nel suo utilizzo da parte dell'associante. L'ampia autonomia privata, da tun lato, e il rischio dell'associato di non ricevere alcun corrispettivo e di subir perdite, tali da intaccare il diritto al rimborso del relativo valore, dall'altro, impongono spesso l'utilizzo di clausole contrattuali, che stabiliscano parametri sia per la partecipazione agli utili che per la quantificazione dell perdite sopportabili dall'associato.
There are many elements that have led to a spread of contracts for participation in association. The assumption of the position of associate even by those who are not the entrepreneur (as in the case of lawyers, as recognized by art. 8, Law of 31 December 2012, No. 247), the wide margin given to the parties to define the business in respect of which profits and losses are determined, and the freedom to establish what the contribution of the associated dependents is, have allowed the use of such a contract as a valid alternative to several other negotiating patterns, especially with regard to associative relations, in loan agreements and to those of working collaborations. This forms the basis for a re-reading of the provisisons of the Civil Code dedicated to the contract for participation in association, recently amended by art. 1, par. 28, Law of 28 June 2012, No. 92 and art. 7, para. 5, D.L. of 28 June 2013, No. 76 (converted, with modifications, in Law of 9 August 2013, No. 99), with respect to the contribution of job perfomance. The central part of the study of this contract is on the contribution, against which is determinded a share in the profits of an enterprise or of a particular deal, identifying the existence of limits on the choice of and on its use by the associate. Vast private autonomy, on the one hand, and the associated risk of not reeiving any compensation and of suffering losses, such as to undermine the right to reimbursement of its value, often require the use of contractual clauses, which set parameters both for profit sharing for the quantification of losses bearable by the association.
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