Il rinvio dell’articolo 324, comma 7, ai commi 9 e 9-bis dell’art. 309 c.p.p. comporta, per un verso, l’applicazione integrale della disposizione di cui al comma 9-bis e, per altro verso, l’applicazione della disposizione del comma 9 in quanto compatibile con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.
Il rinvio dell’articolo 324, comma 7, al comma 10 dell’art. 309 c.p.p. deve intendersi invece riferito alla formulazione codicistica originaria di quest’ultima norma.
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