Nell’ipotesi prevista dall’art. 469, comma 1 bis, c.p.p. (sentenza di non doversi procedere per tenuità del fatto), non sono esclusi i poteri di veto analoghi a quelli previsti dal primo comma della disposizione medesima, per l’imputato e per il pubblico ministero. La pronuncia di non doversi procedere, di cui all’art. 469, comma 1-bis, c.p.p., presuppone che tanto l’imputato quanto il pubblico ministero non si oppongano alla declaratoria di improcedibilità, con conseguente rinuncia alla verifica dibattimentale.
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