In tema di misure cautelari, il giudice non può limitarsi a riprodurre integralmente nel corpo della propria ordinanza, verosimilmente mediante il sistema del “copia ed incolla” informatico, il testo della richiesta cautelare del pubblico ministero; pertanto, l’obbligo di motivazione non può dirsi adempiuto, e la stessa risulta apparente, quando il giudice, effettuando una malcelata opera di collage, non dimostri di aver valutato criticamente gli specifici elementi indiziari emersi nel corso delle indagini. Affinché il tribunale del riesame possa integrare la parte motiva del primo giudice, occorre che una motivazione vi sia; pertanto, nell’ipotesi patologica appena descritta, il giudice del gravame non può compiere un’opera di “supplenza”, integrando una motivazione che, benché graficamente presente, risulti in realtà apparente.
© 2001-2025 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados