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Le intercettazioni del Presidente della Repubblica sono vietate dalla legge e devono essere immediatamente distrutte: Corte costituzionale, sentenza 15 gennaio 2013, n. 1 – Pres. Quaranta; Rel. Silvestri e Frigo

  • Localización: Processo Penale e Giustizia: Rivista di dottrina e giurisprudenza, ISSN-e 2039-4527, Nº. 3, 2013, págs. 50-56
  • Idioma: italiano
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  • Resumen
    • Nel giudizio per conlitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito dell’attività di intercettazione telefonica svolta nell’ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, effettuata su utenza di altra persona, nel corso della quale sono state captate conversazioni del Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale dichiara: che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica, operate nell’ambito del procedimento penale n. 11609/08; che non spettava alla stessa Procura della Repubblica di omettere di chiedere al giudice l’immediata distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni indicate, ai sensi dell’art. 271, comma 3, del codice di procedura penale, senza sottoposizione della stessa al contraddittorio tra le parti e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni intercettate


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