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Contestazioni suppletive “isiologiche” e richiesta di giudizio abbreviato: Corte costituzionale, sentenza 26 ottobre 2012, n. 237 – Pres. Quaranta; Rel. Frigo

  • Localización: Processo Penale e Giustizia: Rivista di dottrina e giurisprudenza, ISSN-e 2039-4527, Nº. 3, 2013, págs. 62-68
  • Idioma: italiano
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  • Resumen
    • È costituzionalmente illegittimo l’articolo 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. L’imputato che subisce una contestazione suppletiva dibattimentale viene a trovarsi in posizione diversa e deteriore quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di pena rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse chiamato a rispondere in dall’inizio. La contestazione del reato concorrente, operata ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., costituisce, in effetti, un atto equipollente agli atti tipici di esercizio dell’azione penale indicati dall’art. 405, comma 1, cod. proc. pen. È fonte, dunque, di ingiustiicata disparità di trattamento e di compromissione delle facoltà difensive, in ragione dei tempi e dei modi di formulazione dell’imputazione, la circostanza che, a fronte di tutte le altre forme di esercizio dell’azione penale, l’imputato possa liberamente optare, senza condizioni, per il giudizio abbreviato, mentre analoga facoltà non gli sia riconosciuta nel caso di nuove contestazioni , se non nelle ipotesi – oggetto della sentenza n. 333 del 2009 – di modiiche tardive dell’addebito sulla base degli atti di indagine.


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