Nel d.p.r. n. 115 del 2002 il legislatore ha previsto il beneficio del gratuito patrocinio per coloro che non possono fare fronte al costo economico della difesa in un procedimento penale; in particolare, ha inteso tenere conto della capacità economico-finanziaria di quanti concorrono a formare il reddito familiare. Ecco perché il termine “familiare” impiegato in questo contesto comprende anche chi è legato da relazioni di mera convivenza – e non, invece, di sangue o di matrimonio – con l’interessato, come, ad esempio, la madre della compagna, coabitante con la figlia e con il convivente-ricorrente.
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