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Il difensore impugnante non può eccepire la nullità per mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all’imputato: Corte di cassazione, Sezione VI, sentenza 21 settembre 2011, n. 35571 – Pres. Agrò; Rel. Gramendola

  • Localización: Processo Penale e Giustizia: Rivista di dottrina e giurisprudenza, ISSN-e 2039-4527, Nº. 3, 2012, págs. 65-67
  • Idioma: italiano
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  • Resumen
    • Se è indiscutibile che l’art. 143 c.p.p. si pone quale norma di garanzia a tutela del fondamentale diritto, costituzionalmente garantito ex artt. 24 e 111 Cost., di difesa e di partecipazione dell’imputato al processo, e se è vero che tale norma si riferisce esclusivamente alla parte e non al suo difensore, in quanto la traduzione della sentenza e dell’avviso di deposito costituiscono diritti spettanti personalmente all’imputato alloglotta e non al suo difensore, per consentire anche al primo l’esercizio dell’autonomo potere di impugnazione ex art. 571 c.p.p., una volta palesata la sua intenzione di avvalersi di tale diritto; se ne deve allora dedurre che l’interesse a rilevare la violazione della norma de qua spetta all’imputato personalmente e non pure al difensore che ha già esercitato il suo autonomo diritto di impugnazione


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