Con una succinta e criticabile pronuncia, la Corte di Cassazione ha qualiicato come “personalissimo” il diritto all’interprete ed al traduttore di cui all’art. 143 c.p.p., affermando di conseguenza la carenza di legittimazione del difensore a far valere la nullità derivante dalla sua lesione. E’ stato così confuso il diritto alla traduzione, di stretta pertinenza dell’imputato, con il potere del difensore di dedurre la nullità derivante dalla sua omissione
With a very concise verdict open to criticism, the “Corte di Cassazione” has deined as “very personal” the right to make use of an interpreter and translator as per art. 143 c.p.p., consequently stating the defending counsel’s lack of legitimation to assert the nullity deriving from injury of the right. The right to make use of translation- strictly pertaining to the defendant- has therefore been mistaken for the defending counsel’s power to infer the nullity deriving from omission of the right.
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