Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Rigidi e chiari i criteri per ammettere la lettura di dichiarazioni rese dal testimone residente all’estero: Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 14 luglio 2011, n. 27918 - Pres. Fazzioli; Rel. Franco.

  • Localización: Processo Penale e Giustizia: Rivista di dottrina e giurisprudenza, ISSN-e 2039-4527, Nº. 1, 2012, págs. 39-57
  • Idioma: italiano
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      E’ conforme al sistema, un criterio valutativo secondo cui le dichiarazioni acquisite in dibattimento devono essere valutate (non da sole ma) congiuntamente ad altri elementi di riscontro quando l’imputato non abbia mai avuto la possibilità di interrogare il dichiarante, considerando che l’assenza del controesame abbassa fortemente il grado di attendibilità della prova rispetto al modello ideale della testimonianza raccolta con l’esame incrociato

    • italiano

      Affinché, ai sensi dell’art. 512-bis cod. proc. pen., possa disporsi la lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all’estero è, tra l’altro, necessario: a) che vi sia stata una effettiva e valida notificazione della citazione del teste, secondo le modalità previste dall’art. 727 cod. proc. pen. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria, e che l’eventuale irreperibilità del teste sia verificata mediante tutti gli accertamenti opportuni e necessari in concreto, non essendo sufficienti la mancata notificazione o le risultanze anagrafiche o verifiche meramente burocratiche; b) che l’impossibilità dell’esame dibattimentale del teste sia assoluta ed oggettiva, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l’accompagnamento coattivo né in circostanze dipendenti dalla libera volontà del dichiarante o in situazioni temporanee o in difficoltà logistiche o economiche; c) che sia stata inutilmente richiesta, ove possibile, la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale «concelebrata» o «mista» del tipo di quella prevista dall’art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno