La Corte di cassazione affronta nuovamente la vexata quaestio dell’utilizzazione probatoria ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese dal teste irreperibile, affermando che la loro lettura è consentita quando l’irripetibilità dell’esame dibattimentale del dichiarante sia dovuta a fatti o circostanze imprevedibili e di natura oggettiva, come tali non imputabili a libera scelta della fonte testimoniale. Nell’argomentare sul punto, la Suprema Corte prende posizione anche sui rapporti tra normativa codicistica e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ritenendo legittimo un recupero in chiave probatoria che, pur se in contrasto con l’art. 6 Cedu, rispetti i canoni di cui all’art. 111, comma 5, Cost
The absconded witness’ statements – the “Corte di Cassazione” states – are usable for the decision only when the impossibility to hear the witness is not caused by his own determination. Moreover, from this point of view, there is no contrast between art. 512 c.p.p. and art. 6 Cedu when those statements are recovered in accordance of what art. 111 Cost. co. 5 prescribes.
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