L’autorità giudiziaria che procede per un reato comune, avendone escluso la natura ministeriale previa verifica dei presupposti della propria competenza, non è tenuta ad informare della sua decisione la Camera di appartenenza dell’indagato, ricorrendo l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 8, comma quarto, L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, solo nell’ipotesi in cui il Collegio per i reati ministeriali sia stato investito della competenza a conoscere del reato.
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