È manifestamente infondata, rispetto agli artt. 117 Cost. e 7 Cedu, la questione di legittimità costituzionale dell’art 10, comma 3, l. n. 251 del 2005, laddove esclude l’applicazione dei termini di prescrizione più favorevoli nei processi pendenti nei gradi di giudizio successivi al primo, considerato che non è irragionevole derogare al principio della retroattività della lex mitior per soddisfare esigenze meritevoli di uguale tutela – quali l’efficienza del processo e la salvaguardia dei destinatari della funzione giurisdizionale – allorché queste, stante l’avanzato stadio del processo, si siano già cristallizzate in base alla disciplina previgente
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