È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 3, della l. 7 aprile 2010, n. 51 nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell’art. 420-ter, comma 1, c.p.p., l’impedimento addotto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri a comparire in udienza; è, parimenti, costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 4, della legge citata, che obbliga il giudice a rinviare il processo ad udienza successiva alla cessazione dell’impedimento, non superiore a sei mesi, in base alla semplice attestazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni indicate dalla legge
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