Considerato che nessun ostacolo sussiste a ritenere la diffusione a mezzo internet di un articolo giornalistico come una modalità di manifestare al pubblico il proprio pensiero, è ammissibile il sequestro preventivo del supporto o dello strumento, sempre che sia giustificato da effettiva necessità e adeguate ragioni, le quali si traducono in una valutazione sulla possibile riconducibilità del fatto nell’area del penalmente rilevante e sulla presenza di esigenze impeditive tanto serie quanto è vasta l’area della tolleranza costituzionalmente imposta alla libertà di parola
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