l Tribunale di Livorno, con il provvedimento del 13 aprile 2016, n. 29/2015, fa propri i principi recentemente affermati da parte della Corte di Giustizia UE in punto di possibile falcidiabilità dell’IVA nell’ambito della procedura di concordato preventivo la quale, infine, nella prospettiva dei Giudici toscani, rafforzano il convincimento che, tanto più, gli stessi consentano di ammettere il pagamento parziale delle ritenute operate e non versate. Si tratta di una conclusione condivisibile che, invero, consente di tornare a riflettere, in termini generali, sulla sorte dei debiti tributari nel contesto delle procedure di gestione delle crisi e sul ruolo, in tale ambito, della transazione fiscale, anche nell’ottica delle nuove istanze di riforma emerse al riguardo in seno alla Commissione Rodorf.
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