If the standard of care has been respected there is no medical liability and accordingly no question of medical malpractice, in cases of slight negligence (Art. 3 L. 189/2012).Yet it is not clear if the liability is excluded even when the injury is the result of neglectfulness or recklessness (as well as when the fact is due to incompetence).
L’art. 3, comma 1, l. n. 189 del 2012, introdotto quale argine al fenomeno della c.d. medicina difensiva, ha palesato,nell’ormai cospicua applicazione giurisprudenziale, profili critici e dubbi interpretativi. Il contributo, traendo spunto da una recente e significativa pronuncia della Quarta Sezione della Cassazione e non trascurando i risvolti processuali della questione, si sofferma sul più recente dibattito in ordine al perimetro applicativo della legge Balduzzi, e cioè se l’esonero di responsabilità per colpa lieve possa essere limitato alla sola colpa per imperizia ovvero debba essere esteso anche ai casi di colpa per negligenza e imprudenza. Vengono infine analizzate, in chiave critica, le prospettive di ulteriore riforma della materia, nei termini in discussione al Senato; riforma invocata soprattutto dalla classe medica, che tuttavia, allo stato, non sembra risolvere i limiti dell’attuale disciplina, schiudendo nuovi scenari problematici.
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