Il presente contributo tratta di un senatoconsulto emanato temporibus divi Hadriani e tramandatoci solamente da Scevola nella fante Scaev. 18 quaest ., D.28.5.84. Al centro dell'esame esegetico si svolge l'analisi filologico-giuridica del § 1 del frammento. Viene in particolar modo analizzato, se l'equiparazione tra manomissione testamentaria (fraudolenta) e manomi ssione fedecommissaria (fraudolenta) nel caso di erede necessario fosse frutto di una decisione del Senato romano o del giurista Quinto Cervidio Scevola. Tramite ilconfronto con alcuni passi di Gaio (Gai. 2fideicomm., D.36.1.65.15 e Gai. inst. 1.46-47) si cerca di rendere plausibile perché questa decisione, rilevante sia sotto l'aspetto giuridico che politico , sia molto probabilmente da attribuire al Senato. Il fatto che, come sappiamo da Gai. inst. 1.47, era il Senato ad avere gia deciso ex auctoritate Hadriani l'equiparazione tra le due forme di manomissione , implica che anche tale exceptio provenisse da! Senato.
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