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Alt all’acquisizione di tabulati relativi a colloqui telefonici di parlamentari senza l’assenso della Camera competente: Corte di cassazione, sezione vi, sentenza 22 novembre 2016, n. 49538 – Pres. Paoloni; Est. Corbo

  • Localización: Processo Penale e Giustizia: Rivista di dottrina e giurisprudenza, ISSN-e 2039-4527, Nº. 3, 2017, págs. 476-493
  • Idioma: italiano
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  • Resumen
    • È ragionevole ritenere che disporre l’acquisizione di tabulati relativi a comunicazioni telefoniche intercorse su utenze le quali, alla luce degli atti d’indagini esistenti al momento del provvedimento, risultano riferibili ad un parlamentare è attività compiuta in violazione di quanto prescrive l’art. 4 della legge n. 140 del 2003 in quanto non preceduto dalla necessaria autorizzazione della camera di appartenenza di quest’ultimo. Di conseguenza deve ritenersi che la disposizione dell’art. 4 della legge n. 140 del 2003, nel dettare regole da seguire per chiedere l’autorizzazione all’Assemblea parlamentare ad acquisire i tabulati di comunicazione presuppone implicitamente, ma inequivocabilmente, che questa documentazione in difetto di previo assenso della Camera competente, non possa essere in alcun modo acquisita e quindi nemmeno sottoposta a verifica, analisi o elaborazione da parte dell’Autorità giudiziaria o di chi collabora con la stessa.


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