Poiché la revisione è un mezzo, ancorché straordinario, di impugnazione, anche per essa vale il principio di tassatività di cui all’art. 568, comma 1, c.p.p. Ne consegue che, riguardando l’art. 629 c.p.p. soltanto le sentenze di condanna e tenuto conto delle complessive disposizioni che disciplinano l’istituto della revisione, le sentenze che dichiarano la prescrizione non sono assoggettabili a revisione, e ciò anche quando la Corte di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, abbia confermato le statuizioni civili della precedente sentenza, giacché in tal caso non si ha una condanna penale.
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