L’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati. La norma in parola, invero, laddove si applica ai minori, si pone in contrasto con l’art. 31, comma 2, Cost., nel suo collegamento con l’art. 27, comma 3, Cost., non potendo ritenersi conforme al principio della protezione della gioventù un regime che collide con la funzione rieducativa della pena irrogata al minore, facendo operare, in sede di esecuzione, il rigido automatismo insito nella previsione della norma denunciata, che preclude ogni valutazione del caso concreto.
Il divieto di sospendere l’esecuzione della pena detentiva breve, applicato in modo indiscriminato al minore condannato per uno dei reati indicati dall’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., imponendone l’ingresso in carcere senza alcuna considerazione per le sue specifiche esigenze, introduce, infatti, un automatismo incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e individualizzate, dirette a perseguire, con il recupero del minore, la finalità rieducativa della pena
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