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Le nuove regole sul giudizio civile di cassazione: per i casi normali e per i casi a valenza nomofilattica: La scelta "fior da fiore" di una Suprema Corte ristretta nei limiti dell'art. 111 Cost.

  • Autores: Antonio Briguglio
  • Localización: Giustizia Civile: revista giuridica trimestrale, ISSN 0017-0631, Nº. 2, 2017, págs. 301-340
  • Idioma: italiano
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • italiano

      L'Autore esamina le modifiche al giudizio civile innanzi alla Corte di Cassazione introdotte con la legge 25 ottobre 2016, n. 197. Il Legislatore, dopo precedenti tentativi di riforma intesi (vanamente) a ridurre il numero dei ricorsi innanzi alla Suprema Corte, ha imboccato la strada della ristrutturazione interna al giudizio, sempre allo scopo di rendere più efficiente l'opera della Cassazione.

      In particolare, è stata di regola soppressa la discussione orale. Il giudizio di cassazione nei casi normali è deciso perciò sempre in camera di consiglio senza possibilità di interlocuzione orale. Solo nei casi in cui, ad avviso della stessa Suprema Corte, le questioni di diritto da decidere rivestono particolare rilevanza è fissata la pubblica udienza con relativa discussione orale. In quest'ultima - altra novità introdotta nel 2016 - il pubblico ministero prende la parola prima dei difensori delle parti, i quali dunque hanno la possibilità di replicargli oralmente. L'Autore, dopo alcune considerazioni critiche di carattere generale, analizza le singole disposizioni, le quali riguardano ulteriori profili di dettaglio connessi a quelli sopra richiamati.

    • English

      The Author examines the amendments to the law concerning the civil procedure before the Supreme Court (number 197 of the 25th of October 2016). The Legislator had already attempted to reduce the number of appeals before the Supreme Court by reforming the legislation. Finally, always in order to develop the Court's efficiency, decided to reconstruct the procedure itself.

      Particularly, the oral hearings were in principal suppressed. As a rule, the decision is taken by the judges in "camera di consiglio", which are not open to an oral dialogue. Open courts with oral hearings are requested by the Court only in specific cases considered to concern a particularly relevant point of law. Since 2016's reform, when an oral hearing does take place the public prosecutor must plead before the private parties who have the possibility to respond. The Author, after some general considerations, analyses each and every rule strictly connected to the previously recalled issues.


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