La complessità delle posizioni dei destinatari delle misure amministrative adottate ma, più in generale, della pluralità dei soggetti che potrebbero, in vario modo, sentirsi pregiudicati dalle stesse richiede la definizione di criteri di combinazione dei molteplici diritti, interessi e valori implicati in un procedimento. Il principio di proporzionalità, fondato su parametri di valutazione economico-quantitativi ma anche qualitativi, costituisce un criterio funzionalmente volto a scoprire il rapporto difficile tra interessi pubblici primari e secondari, non racchiusi esclusivamente nella norma attributiva di un determi- nato potere amministrativo ma deducibili dall’insieme dei principi e valori del sistema giuridico. Dal punto di vista processuale, considerata l’eterogeneità dei tipi di con- trollo di proporzionalità del giudice italiano e della Corte di giustizia, occorre ritrovare dei tratti comuni: la circostanza per cui il giudice si faccia guidare dal punto di vista logico-argomentativo da tutti e tre i criteri del controllo (idoneità, necessarietà e adeguatezza) agevola lo svolgimento di una valutazione effettiva sul contemperamento di interessi. Senza arrivare a invadere il merito amministrativo, il giudice, attenendosi alla verifica della modalità con cui l’amministrazione ha ottenuto la proporzionalità della misura, utilizza, in sostanza, quei legami fisiologicamente aperti tra proporzionalità, equità e giustizia, tutti rapportati all’esercizio del potere amministrativo.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados