Nel silenzio del legislatore, la giurisprudenza civile e amministrativa continua a negare la possibilità di configurare il c.d. illecito costituzionale, ovvero la responsabilità dello Stato per esercizio della funzione legislativa in contrasto con la Costituzione. Questa posizione dei giudici italiani, invero già da tempo non condivisa dalla dottrina più sensibile, sembrerebbe oggi non più sostenibile alla luce della giurisprudenza europea in materia di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto europeo. Ragioni di parità di trattamento infatti impongono l’estensione del principio di responsabilità del legislatore anche alle violazioni di norme di rango costituzionale. Auspicabilmente il regime di responsabilità del legislatore dovrà in futuro essere delineato in termini sostanzialmente oggettivi. L’introduzione nel nostro ordinamento del c.d. illecito costituzionale dovrà infatti avvenire, tra le altre cose, coerentemente con il processo in atto di oggettivizzazione della respon- sabilità dei pubblici poteri. Ciò sembra essere testimoniato dall’adozione, su spinta europea, di una nozione oggettiva di colpa da parte dei giudici ammini- strativi e del legislatore nazionale rispettivamente nei regimi di responsabilità della pubblica amministrazione e dei magistrati.
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