Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 360 c.p.p., ove non prevede che le garanzie difensive previste da detta norma riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. Il solo fatto che un atto d’indagine concerna rilievi o prelevamenti di reperti utili per la ricerca del DNA non ne modifica la natura e non ne giustifica, di per sé, la sottoposizione ad un regime complesso come quello previsto dall’art. 360 c.p.p.
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