Il saggio analizza il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (gmo) dopo il recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione che, per giustificare il recesso, non ritiene più necessaria una crisi di impresa ma solo una modifica organizzativa tale da determinare la soppressione del posto di lavoro. L’analisi si sofferma in primo luogo sulla qualificazione del giustificato motivo oggettivo quale clausola generale (art. 30, l. 183/2010), sottolineando il valore che tale nozione può avere ai fini della definizione del contenuto del licenziamento economico. Dopo aver messo in evidenza alcune contraddizioni conseguenti al nuovo indirizzo interpretativo della Corte, l’autore conferma la tradizionale definizione del contenuto del giustificato motivo oggettivo quale extrema ratio. In base ad una lettura dell’art. 3 della l. 604/1966 in coerenza con i principi costituzionali ed europei in materia di tutela del lavoro e di protezione contro il licenziamento economico, il saggio ritiene che il recesso sia giustificato solo quando l’impresa abbia la necessità di procedere al licenziamento per serie ragioni di carattere economico ed organizzativo e sottolineando la insufficienza della semplice modifica organizzativa consistente nella soppressione del posto di lavoro.
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