Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione si è espressa sul tema dell’opponibilità alla massa fallimentare della domanda di risoluzione di un contratto avente ad oggetto beni immobili. Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte prende le mosse dalla stipulazione di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato su un terreno di proprietà della parte committente, la quale ha contestualmente venduto all’appaltatore altri terreni. Le parti hanno stabilito di compensare parzialmente il corrispettivo per l’appalto con il corrispettivo della vendita. A seguito dell’inadempimento della appaltatrice, la committente ha promosso procedimento arbitrale per domandare la risoluzione dei contratti di appalto e di vendita. Il collegio arbitrale ha dichiarato la risoluzione del solo contratto di appalto, rilevando il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di risoluzione del contratto di vendita. Intervenuto il fallimento della appaltatrice, la committente ha svolto domanda di restituzione dei terreni oggetto del contratto di vendita ex art. 103 L. Fall., allegando la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento dell’acquirente nonché per effetto della risoluzione del contratto di appalto, a cui il contratto di vendita era collegato. A fronte del provvedimento di rigetto, la committente ha svolto opposizione ex art. 98 L. Fall., ad esito della quale il Tribunale ha confermato il provvedimento del giudice delegato, rilevando fra l’altro che, in considerazione della vis attractiva del fallimento, «è inammissibile qualsivoglia iniziativa/azione proposta ex novo (successivamente alla sentenza dichiarativa del fallimento) ad opera del contraente in bonis» fatti salvi la possibilità di insinuare il credito al passivo e «gli effetti cd. prenotativi della trascrizione della domanda (L. fall., art. 72, … che però nella specie è del tutto mancata, il che impedisce di attribuire alla risoluzione data certa anteriore al fallimento». Avverso detto decreto, la committente ha proposto ricorso per Cassazione
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