In tema di preclusioni cautelari, è irragionevole ritenere che l’utilizzabilità di una specifica prova possa essere successivamente negata nell’ambito del medesimo procedimento e nei confronti della stessa parte sul presupposto che, una volta stabilita l’utilizzabilità di determinate prove dal giudice di legittimità ex art. 311 c.p.p., in relazione allo stesso procedimento e nei confronti delle medesime parti, l’efficienza processuale postula che, in difetto di elementi nuovi, la decisione resa in precedenza sia vincolante per il giudice del procedimento principale di merito e non consenta di reiterare la questione “ad libitum”, “quando piaccia”, e “quante volte si voglia”, tanto palesemente pregiudicando la ragionevole durata del processo
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