Valorizzando la portata del finalismo rieducativo della pena, la Corte costituzionale ha rimosso i limiti che l’art. 58- quater, comma 4, ord. penit. contemplava a danno dei condannati all’ergastolo per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 c.p., che abbiano cagionato la morte del sequestrato. L’intervento del Giudice delle Leggi contribuisce al dibattito sull’ergastolo “ostativo”, al centro di una previsione di legge-delega rimasta, purtroppo, lettera morta.
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