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Resumen de Il diritto di prelazione ex art. 104-bis, 5° comma, L. Fall. e la compatibilità con l'offerta in aumento

Pasqualina Farina

  • (Artt. 104-bis, 5° comma; 107, 2° e 4° comma, L. Fall.; art. 591-bis c.p.c.) L’affittuario di azienda di impresa assoggettata a fallimento, che eserciti il diritto di prelazione ex art. 104-bis, 5° comma, c.c., non si trova, rispetto alle vicende della procedura, in una posizione di terzietà, tale da non subire l’incidenza delle offerte presentate secondo le modalità previste dall’art. 584 c.p.c. poiché, per effetto dell’esercizio del diritto di prelazione, egli subentra nella posizione dell’ag­giudicatario, non essendo scindibili gli effetti favorevoli di tale sua posizione, quale l’aspettativa al trasferimento del bene, da quelli sfavorevoli, tra cui anche l’eventualità che un terzo presenti un’of­ferta in aumento.

    Ricorso da parte del curatore alle modalità di vendita prefissate dal Codice di procedura civile – Sospensione ex art. 107, 4° comma, L. Fall. ed ex art. 108 L. Fall. – Configurabilità – Escusione – Fondamento (Artt. 107, 4° comma; 108, 2° e 4° comma, L. Fall.; art. 584, c.p.c.) In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, qualora il curatore ricorra alle modalità di vendita prefissate dal Codice di procedura civile divengono applicabili alla liquidazione le sole norme previste dal Codice di rito, restando esclusa la possibilità di applicare tanto l’istituto della sospensione della vendita che l’art. 107, 4° comma, L. Fall. riconosce al curatore, quanto quello della sospensione delle operazioni di vendita che l’art. 108, 1° comma, L. Fall. riconosce al giudice delegato


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