Nel ripercorrere alcuni problemi esegetici riguardanti l’ambito di applicazione della nuova fattispecie di cui all’art. 603-bis c.p., anche quale delitto-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, l’Autore sostiene che, in fondo, le misure introdotte dalla L. 199/206 dimostrano i limiti dell’intervento penale su fenomeni che, come quello del cd. ‘caporalato’, non esprimono tanto singole condotte quanto piuttosto un vero e proprio sistema di produzione rispetto al quale l’indiscriminato inasprimento sanzionatorio si rivela pertanto meramente simbolico laddove, in termini di politica-criminale, sarebbe invece auspicabile ricorrere ad una regolamentazione integrata a scopo preventivo.
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