La designazione del sostituto da parte del difensore può essere effettuata con delega orale ai sensi dall’art. 96, comma 2, c.p.p., come interpretato alla luce della tacita abrogazione dell’art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv.
dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto della l. 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell’ordinamento della professione forense.
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