A seguito dell’entrata in vigore della l. 16 aprile 2015 n. 47, e la conseguente introduzione nell’art. 274 c.p.p. della lett. b) e c), è richiesto il requisito dell’attualità delle esigenze cautelari. Il contributo prende in analisi una pronuncia della Corte di cassazione occupandosi degli effetti che ha prodotto tale novum normativo sulle ordinanze emesse in momenti antecedenti all’entrata in vigore della norma. Secondo la Cassazione, tra la norma in vigore al momento genetico dell’ordinanza e quella successiva che determini una situazione giuridica più favorevole per il soggetto in vinculis, è quest’ultima che deve applicarsi. Infatti, quando la misura cautelare incide direttamente sullo status libertatis di un soggetto, tra la prescrizione vigente al momento genetico della misura, e quella successivamente entrata in vigore, va preferita la più favorevole.
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