Introdotto nel percorso virtuoso di adeguamento dell’esecuzione penale ai dicta dei giudici di Strasburgo, l’art. 35-ter ord. penit., è oggi oggetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Padova nella parte in cui impedisce l’accesso a determinati rimedi riparatori in presenza di una violazione dell’art. 3 CEDU per i detenuti condannati alla pena dell’ergastolo. La preclusione, che relega il meccanismo riparatore ai soli detenuti temporanei, è violativa dell’art. 3 Cost., mancando una ragionevole giustificazione al differente trattamento dell’art. 24 Cost. e minando l’effettività della tutela giurisdizionale garantita dell’art. 27, co. 3, Cost. In questo modo, secondo l’Autrice, è vanifica la funzione risocializzante della pena di cui all’art. 3 CEDU, auspicando al ripensamento della normativa in senso costituzionalmente e convenzionalmente conforme.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados